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Questo articolo è d’interesse per chiunque voglia orientarsi fra le nuove tipologie contrattuali intervenute nel panorama del rapporto di lavoro. Con la legge delega 30 del 2003 (c.d. legge Biagi) il contratto di lavoro a progetto (co.co.pro.) ha sostituito il c.d. contratto di collaborazione coordinata e continuativa (altrimenti detto co.co.co.). Esso è riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso. Le caratteristiche di questo tipo di contratto sono l’autonomia del collaboratore, il coordinamento con il committente e l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione. Il lavoratore può svolgere la propria attività per più committenti (salvo diversa previsione del contratto individuale). Il contratto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare- la durata - il contenuto - il corrispettivo con tempi e modalità di pagamento - le forme di coordinamento tra lavoratore e committente - le misure per la tutela e la sicurezza del lavoratore.
Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base a quanto stabilito dal contratto individuale.
In caso di malattia ed infortunio il contratto prevede un periodo massimo di assenza non retribuita di 30 giorni per contratti con scadenza determinabile o di un sesto della durata prevista per i contratti con termine prestabilito. In caso di gravidanza la durata del rapporto di lavoro è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.La norma non affronta l’aspetto relativo al trattamento fiscale e previdenziale. Si ritiene, comunque, che rimanga invariata sia la qualificazione fiscale dei redditi prodotti ( che vengono assimilati a quelli di lavoro dipendente) sia l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata del lavoro autonomo con le attuali modalità. Attraverso la somministrazione che prima della riforma del 2003 era conosciuta con la definizione di lavoro interinale, un’impresa detta utilizzatrice può rivolgersi ad un’altra impresa detta somministratore, per affittare nuove forze lavoro.
Per tutta la durata della somministrazione, il lavoratore in affitto svolge la propria attività nell’interesse, nonché sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore. Il contratto di somministrazione può essere di due tipi: a tempo indeterminato ed a tempo determinato a tempo indeterminato può essere concluso nei casi tassativamente indicati dalla legge (ad esempio: servizi di consulenza ed assistenza nel settore informatico,gestione di call-center, vari casi di attività di marketing ed analisi di mercato) a tempo determinato può essere concluso a condizioni che ricorrano particolari ragioni di caratteretecnico-produttivo ed organizzativo-sostitutivo.Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere tutti gli elementi richiesti. In mancanza di uno di questi elementi il contratto è nullo ed i lavoratori saranno considerati a tutti gli effetti dipendenti dell’utilizzatore.
Al lavoratore interinale si applica il contratto collettivo nazionale dell’impresa che lo utilizza ed egli ha il diritto di usufruire dei servizi aziendali, sociali e assistenziali e può avere lo stesso orario di lavoro, giornaliero e settimanale, e lo stesso numero di ferie e di permessi degli altri dipendenti.
E’ possibile prorogare il contratto ma bisogna attendere la previsione della proroga da parte dell’accordo collettivo nazionale applicato dal somministratore.
Il lavoro occasionale è invece un rapporto di lavoro che non può avere una durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e non deve comportare un compenso superiore a cinquemila euro nello stesso anno solare e con lo stesso committente. Il lavoro occasionale ha, dunque, due vincoli, uno di natura temporale, l’altro di natura economico.Il lavoratore può essere adibito a qualsiasi mansione e non gli è richiesta né l'iscrizione ad albi né l'apertura di una partita IVA, poiché il suo corrispettivo è assoggettato a ritenuta d'acconto pari al 20%. Se il reddito annuo è superiore ai cinquemila euro v'è l'obbligo di iscrizione nella gestione separata dei collaboratori. Il lavoro occasionale accessorio si differenzia dal lavoro occasionale semplice perché ha lo scopo di favorire l’inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato(disoccupati da oltre un anno,casalinghe,studenti,pensionati ,disabili,lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno) aumentando le opportunità presso le famiglie o enti senza scopo di lucro. Il legislatore individua esattamente le mansioni a cui il lavoratore potrà essere adibito: piccoli lavori domestici, compresa l’assistenza domiciliare a bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio, pulizia; realizzazione di manifestazioni sociali, sportive culturali; collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lavori di emergenza o di solidarietà.
L’attività di lavoro occasionale accessorio: non può essere svolta per più di trenta giorni nell’arco dell’anno solare ( anche se in favore di committenti diversi); i compensi non possono essere superiori a cinquemila euro nel corso dell’anno solare.
Coloro che sono interessati a svolgere attività di lavoro occasionale accessorio devono fare comunicazione della loro disponibilità ai servizi provinciali per l’impiego o ai soggetti pubblici e privati accreditati presso le Regioni che cederanno loro, dietro corrispettivo in danaro, una tessera magnetica di riconoscimento. Coloro, invece, che intendono beneficiare di prestazioni occasionali e accessorie sono tenute ad acquistare dei carnet di buoni.
Il lavoratore dovrà provvedere a far convertire i propri buoni in moneta rivolgendosi agli enti e società concessionarie. Nel valore di ciascun buono sono compresi i contributi ai fini previdenziali e quelli ai fini assicurativi. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore accessorio. Il lavoro part-time è un contratto che prevede una riduzione dell’orario di lavoro normale.Deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere indicazione della durata della prestazione lavorativa e dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana , al mese e all’anno. Vi sono tre tipologie di contratti a tempo parziale che sono: orizzontale quando vi è una riduzione dell’orario giornaliero rispetto a quello normale; verticale quando l’attività è svolta a tempo pieno, ma solo in determinati giorni della settimana, del mese o dell’anno; misto quando l’attività lavorativa comprende sia il sistema orizzontale che quello verticale.La nuova riforma ha introdotto una maggiore flessibilità per il lavoro part-time. E’ demandata ai contratti collettivi la competenza per fissare le modalità delle clausole che comportano variazioni, aumento o riduzione dell’orario di lavoro concordato. La trasformazione di un contratto part-time in uno a tempo pieno, richiede il consenso scritto del lavoratore. Il rifiuto da parte del lavoratore di trasformare il rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno e viceversa, non può essere considerato tra le cause di licenziamento per giustificato motivo.In questo tipo di rapporto di lavoro è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.
L’apprendistato ha lo scopo, a differenza di quanto avveniva in precedenza, di formare i giovani, non per la singola attività lavorativa ma per il mercato del lavoro. Al datore di lavoro che stipula contratti di apprendistato saranno riconosciuti gli attuali benefici contributivi, la cui erogazione è soggetta alla verifica della formazione svolta, secondo le modalità definiti con decreto del Ministero del Lavoro.
Sono previste tre tipologie di contratti: contratto di apprendistato diretto al compimento del diritto-dovere di istruzione e formazione; contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed un approfondimento tecnico-professionale; contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione.1) Il contratto di apprendistato diretto al compimento del diritto-dovere di istruzione e formazione è la forma più elementare di contratto di apprendistato diretta alla formazione dei giovani che abbiano compiuto 15 anni.
Il contratto ha una durata fino a 3 anni, può riguardare qualsiasi settore dell’attività lavorativa e consente l’acquisizione di crediti formativi. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere: la prestazione lavorativa oggetto del contratto, il piano formativo individuale e la qualifica da conseguire. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto di lavoro ai sensi dell’art.2118 c.c. La formazione dovrà essere sia interna che esterna all’azienda. Il numero di apprendisti che ogni datore di lavoro può assumere non può superare il 100% delle maestranze specializzate. Il datore di lavoro che non ha alle dipendenze maestranze specializzate può assumere fino a 3 lavoratori con contratto di apprendistato.
2) Il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed un approfondimento tecnico-professionale riguarda i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che potranno conseguire la qualificazione, attraverso formazione professionale ed acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Questo tipo di contratto può riguardare anche i giovani diciassettenni in possesso di qualifica professionale. Può essere stipulato per qualsiasi settore dell’attività con una durata minima di due anni e massima di sei. Si possono sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli con quelli dell’apprendistato professionalizzante. 3) Il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione è una tipologia del tutto nuova. Può essere attivata in tutti i settori e nei confronti di soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario o per percorsi di alta formazione. Può riguardare anche i giovani di 17 anni in possesso di qualifica professionale. Il lavoro a tempo determinato è una vera e propria assunzione ma valida solo per un periodo definito. Si applica per sostituire lavoratori momentaneamente assenti, ma con diritto alla conservazione del posto; quando l'azienda deve eseguire un'opera o un servizio straordinario od occasionale; per lavori stagionali.
Limitazioni di carattere quantitativo alle assunzioni con contratto a termine sono previste nei contratti collettivi nazionali.
Importanti novità sono state introdotte dal decreto legislativo n. 368/2001 che ha attuato la direttiva 99/70/Ce sull'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. I datori possono ricorrervi per "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", da specificare nell'atto scritto consegnato al lavoratore.Ora non resta che scegliere il tipo di contratto che fa per voi e iniziare a lavorare.In bocca al lupo!
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